Il titolo restitutorio comprende ex lege il diritto del solvens a recuperare anche gli interessi legali

Il titolo restitutorio comprende ex lege il diritto del solvens a recuperare anche gli interessi legali
07 Dicembre 2021: Il titolo restitutorio comprende ex lege il diritto del solvens a recuperare anche gli interessi legali 07 Dicembre 2021

IL CASO. Tizio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca Alfa nei suoi confronti.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ordinando alla Banca la restituzione delle somme corrisposte da Tizio e condannandola al pagamento delle spese legali.
Successivamente, Tizio intimava precetto di pagamento alla Banca, per la restituzione di quanto pagato, comprensivo delle somme pagate in ottemperanza al decreto ingiuntivo ed anche degli interessi leali su dette somme dalla data del pagamento. La Banca proponeva però opposizione al precetto, ex art.  615 c.p.c., assumendo in particolare che il precetto fosse illegittimo perché le somme relative agli interessi non erano dovute, giacché la sentenza del Tribunale nulla aveva previsto al riguardo.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione al precetto, dichiarando inesistente il diritto di Tizio a procedere all’esecuzione forzata in danno alla Banca sulla base della sentenza del Tribunale perché questa non statuiva in merito agli interessi, ma si limitava a ordinare la restituzione delle somme a suo tempo corrisposte da Tizio alla Banca stessa.

Avverso tale decisione Tizio proponeva appello, che veniva dichiarato inammissibile ex art. 348 ter c.p.c. dalla Corte d’appello, la quale non ravvisava probabilità di accoglimento dell’impugnazione, ed affermava che la domanda volta a far dichiarare in questa sede il diritto a procedere all’esecuzione forzata anche per il recupero degli interessi fosse comunque tardiva e inammissibile.

Tizio proponeva, quindi, ricorso per cassazione nei confronti della Banca. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione, tra l’altro, depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva l’accoglimento del gravame, osservando che il principio espresso dall’art. 1282 c.c. deve essere applicato anche quando la fonte del credito liquido ed esigibile è un titolo a formazione giudiziale e che il silenzio del titolo, in relazione agli interessi, non può essere ostativo alla loro produzione ex lege.

LA DECISIONE. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34011 pubblicata il 12.11.2021, ha, quindi, affrontato la questione se “sia necessario formulare una domanda autonoma volta ad ottenere la corresponsione degli interessi sulle somme pagate, e se in caso di rigetto o omessa pronuncia sul punto è necessario proporre impugnazione, o se, al contrario, deve ritenersi che il titolo che contiene la condanna alla restituzione di una somma capitale contenga già, implicitamente, anche una condanna (non alla restituzione ma) alla corresponsione degli interessi prodotti dalla somma per il periodo in cui è rimasta in possesso di chi non ne aveva diritto”.

La Suprema Corte ha, dunque, stabilito che “il titolo restitutorio, dovendo tendere ad una integrale restituzione del soggetto nella situazione quo ante, comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda ed a prescindere anche da una espressa menzione di essi nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare anche gli interessi legali sulla somma della quale si è privato sulla base di un titolo caducato, dei quali non ha potuto godere. Quindi, se anche nella sentenza accertata il diritto del solvens alla restituzione di quanto pagato con una determinata decorrenza, non si dice nulla in ordine agli interessi legali, gli stessi sono dovuti implicitamente, perché il titolo discende direttamente dalla legge in favore di chi sia stato accertato come avente diritto alla restituzione (purché la domanda volta ad ottenere la restituzione nella situazione precedente sia stata formulata), in quanto la domanda restitutoria implica l’integrale restituzione nella situazione precedente al pagamento”.

In merito alla decorrenza degli interessi, la Corte ha inoltre precisato che “poiché il diritto alla restituzione degli interessi è un effetto legale dell’obbligo restitutorio, deve ritenersi che, ove la sentenza di condanna sulla base della quale sia stato effettuato il pagamento sia stata posta nel nulla, e ove sia stata chiesta la condanna dell’accipiens alla restituzione, sulla somma da restituire siano dovuti, anche in mancanza di specifica domanda relativa agli interessi, gli interessi legali dal giorno dell’avvenuto pagamento”.

E ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “soltanto se il solvens avesse chiesto espressamente l’attribuzione degli interessi e la domanda relativa fosse stata rigettata per un qualche motivo, egli avrebbe l’onere di impugnare la decisione sfavorevole sul punto, per evitare la formazione del giudicato interno”.

La sentenza è stata, dunque, cassata e la causa rinviata al Tribunale in diversa composizione.

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